diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 771 del 20/01/2004 (Rv. 569502 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE | Documenti prodotti irritualmente - Utilizzazione legittima da parte del giudice - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569502-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ., al fine di realizzare la tutela del contraddittorio, i documenti prodotti dopo la costituzione in giudizio vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto dal cancelliere. Tuttavia la finalità si deve ritenere conseguita e l'eventuale irritualità della produzione risulta sanata quando il giudice di primo grado abbia tenuto conto dei documenti irritualmente prodotti, fondando su di essi la decisione e la parte che lamenta l'irritualità della produzione abbia censurato la decisione, dimostrando - così - di avere avuto conoscenza dei documenti.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)