Sez. 3, Sentenza n. 9545 del 22/04/2010 (Rv. 612761 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Norme relative alla produzione dei documenti - Finalità - Tutela del diritto di difesa della parte contro cui i medesimi vengono prodotti - Sussistenza - Documenti prodotti irritualmente - Utilizzazione legittima da parte del giudice - Condizioni.
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
Le norme relative alla produzione di documenti sono finalizzate a garantire il diritto di difesa della parte contro cui la produzione ha luogo; tale finalità, peraltro, si deve ritenere conseguita e l'eventuale irritualità della produzione risulta sanata quando il giudice di primo grado abbia tenuto conto dei documenti irritualmente prodotti, fondando su di essi la decisione, e la parte che lamenta l'irritualità della produzione abbia censurato la decisione, dimostrando, in tal modo, di avere avuto conoscenza dei documenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)