Sez. 1, Sentenza n. 1169 del 29/01/1993 (Rv. 480578 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso | Liquidazione - Concetto di "attivo realizzato" - Liquidità inclusa.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso
Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento, ex art. 39 legge fall., deve comprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal D.M. 17 aprile 1987, non solo la liquidità acquisita dalla curatela mediante la vendita di beni mobili o immobili, ma tutta la liquidità comunque acquisita, o mediante la riscossione di crediti, o mediante azioni giudiziali, ovvero reperita nella disponibilità dell'imprenditore fallito all'inizio della procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 17/04/1987, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)