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Sez. 1, Sentenza n. 5978 del 03/07/1997 (Rv. 505691 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Liquidazione - Concetto di "attivo realizzato" - Liquidità inclusa comunque acquisita - Inclusione.
Stato
decisa il 1997-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505691-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento, ex art. 39 legge fall., deve comprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal D.M. n. 570 del 1992, non solo la liquidità acquisita dalla curatela mediante la vendita di beni mobili o immobili, ma tutta la liquidità comunque acquisita, o mediante la riscossione di crediti o mediante azioni giudiziali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)