Sez. 1, Sentenza n. 9534 del 20/07/2000 (Rv. 538584 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Prova del titolo comportante l'obbligo di restituzione delle somme percepite da parte del convenuto in revocatoria - Onere relativo a carico del curatore agente in revocatoria - Sussistenza - Deduzione da parte "dell'accipiens" convenuto di un titolo diverso da quello addotto nella domanda - Conseguente inversione dell'onere della prova - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Il curatore fallimentare che agisce in revocazione, chiedendo la restituzione di somme che assume incassate illegittimamente ed in violazione della "par condicio" ha l'onere di dimostrare il titolo che importa l'obbligo di una tale restituzione ove "l'accipiens", ammessa la ricezione, lo contesti, a nulla rilevando che "l'accipiens" convenuto in revocatoria deduca un titolo diverso da quello addotto nella domanda, configurandosi tale deduzione come eccezione in senso sostanziale e non essendo perciò idonea ad invertire l'onere della prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)