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Sez. 1, Sentenza n. 4197 del 23/04/1998 (Rv. 514848 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Azione di restituzione di una somma di danaro - Titolo giustificativo dell'obbligo restitutorio - Onere della prova - Distribuzione - A carico dell'attore.
Stato
decisa il 1998-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514848-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sè - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessa la ricezione, l'accipiente contesti il titolo della consegna e, correlativamente, l'obbligo di restituzione. Infatti, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie causali, la contestazione, ad opera dell'"accipiens" impone, all'attore in restituzione, di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa; onere che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante - appunto - l'obbligo della restituzione. Per contro, la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)