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Sez. 3, Sentenza n. 1609 del 03/02/2012 (Rv. 621682 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Allegazione di avvenuta lesione del contraddittorio - Tempestività - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621682-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha riconosciuto la correttezza della statuizione del giudice del merito, che aveva reputato tardiva la deduzione, da parte degli opponenti, dell'omessa comunicazione di un provvedimento di revoca della sospensione dell'esecuzione, in quanto svolta soltanto nella memoria di replica depositata dopo la precisazione delle conclusioni).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)