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Sez. L, Sentenza n. 3872 del 08/08/1978 (Rv. 393453 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTO D'INSEGNAMENTO IN UNA SCUOLA ELEMENTARE PRIVATA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393453-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTO D'INSEGNAMENTO IN UNA SCUOLA ELEMENTARE PRIVATA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - INAMMISSIBILITA.*

L'art 2097 cod civ, il quale consentiva l'opposizione di un termine al rapporto di lavoro, purche non "per eludere le Disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato", e stato abrogato dall'art 9 della legge n 230 del 1962 e sostituito dalla regola, contenuta nell'art 1 della legge stessa, secondo cui "il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni" espressamente indicate. Tra queste non rientra il contratto di insegnamento in una scuola elementare privata, che, anzi, l'unico tipo di insegnamento espressamente considerato tra quelli a tempo determinato dal DPR n 1525 del 1963 (n 51) e quello del personale assunto direttamente per corsi d'insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento dei detti corsi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 9, DPR 07/10/1963 num. 1525 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)