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Sez. 3, Sentenza n. 6 del 03/01/1967 (Rv. 325599 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - NOZIONE - LITISPENDENZA FRA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE (O AGLI ATTI ESECUTIVI) INIZIATA IN BASE ALLO STESSO DECRETO - INSUSSISTENZA - POTERI DEL GIUDICE INVESTITO DELLA OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325599-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - NOZIONE - LITISPENDENZA FRA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE (O AGLI ATTI ESECUTIVI) INIZIATA IN BASE ALLO STESSO DECRETO - INSUSSISTENZA - POTERI DEL GIUDICE INVESTITO DELLA OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*

L'istituto della litispendenza tende ad impedire il simultaneo Esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia. Esso percio presuppone la pendenza attuale, presso due giudici diversi, di due controversie identiche, cui cioe siano comuni le personae, il petitum e la causa petendi. Litispendenza non si verifica tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di opposizione all'esecuzione (o agli Atti esecutivi), iniziata in virtu del decreto medesimo munito di clausola di provvisoria esecuzione. Infatti mentre il primo ha per oggetto l'accertamento della inesistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo ed e, quindi, diretto alla revoca del decreto medesimo oggetto del secondo, invece, e l'accertamento della formale esistenza di un titolo esecutivo o della regolarita degli Atti di esecuzione. Il giudice del giudizio di opposizione alla esecuzione non puo spingere la sua indagine oltre l'accertamento della formale esistenza del titolo, essendo di Competenza del giudice di cognizione l'accertamento dell'esistenza delle ragioni di merito e delle condizioni di rito per la concessione del decreto. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)