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Sez. 1, Sentenza n. 11780 del 21/11/1998 (Rv. 520927 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RITENUTA DIRETTA - IN GENERE | Indennità di fine rapporto erogata al contribuente residente in Grecia - Datore di lavoro residente in Italia - Ritenuta IRPEF sull'indennità "de qua" - Legittimità - Fondamento - Conseguenze - Richiesta di rimborso da parte del contribuente - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520927-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RITENUTA DIRETTA - IN GENERE

In tema di ritenuta IRPEF, qualora il trattamento di fine rapporto venga erogato ad un cittadino italiano residente in Grecia da un datore di lavoro italiano ed avente sede in Italia, non può trovare accoglimento l'istanza di rimborso della predetta ritenuta proposta dal contribuente residente all'estero, giusta disposto della Convenzione italo - greca del 18 marzo 1965, ratificata in Italia con legge 18 marzo 1968, n. 654, il cui art. 15 stabilisce - in deroga al principio generale secondo cui i redditi da lavoro dipendente sono tassabili nello Stato in cui il lavoro viene svolto - che, allorquando il datore di lavoro risieda nell'altro Stato contraente, tali redditi sono tassabili nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., DPR 29/09/1972 num. 597 art. 2, DPR 29/09/1972 num. 597 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)