Sez. L, Sentenza n. 7355 del 10/12/1986 (Rv. 449411 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO IN ALTRA SEDE - CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO IN ALTRA SEDE - CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO - LIMITI.*
In tema di trasferimento del lavoratore subordinato il controllo del giudice del merito in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, ma trova un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa privata, garantita dall'art. 41 cost., e quindi non può essere dilatato oltre le esigenze di tutela del lavoratore fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore. (V 1821/86, mass n 445120).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)