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Sez. L, Sentenza n. 1821 del 17/03/1986 (Rv. 445120 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - COMUNICAZIONE DEI MOTIVI - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO - DIMOSTRAZIONE IN GIUDIZIO DI OBIETTIVE RAGIONI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445120-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - COMUNICAZIONE DEI MOTIVI - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO - DIMOSTRAZIONE IN GIUDIZIO DI OBIETTIVE RAGIONI - AMMISSIBILITÀ.*

La necessità che le ragioni tecniche, organizzative e produttive, che giustificano il trasferimento del lavoratore subordinato, siano "comprovate" (come prescritto dall'art. 2103 cod. civ.) non implica che le stesse debbano essere comunicate dal datore di lavoro insieme al provvedimento stesso non potendo ritenersi riservato al trasferimento un trattamento più rigoroso del licenziamento, la cui comunicazione non necessariamente deve contenere anche l'indicazione dei motivi, restando in facoltà del lavoratore di formularne esplicita richiesta; pertanto, in caso di contestazione della legittimità del provvedimento di trasferimento, il datore di lavoro può sempre provare in giudizio la sussistenza delle suddette obiettive ragioni, anche se non previamente comunicate al lavoratore. (V 5806/85, mass n 442992; (V 5920/84, mass n 437577; (V 4713/79, mass n 401271; (V 594/79, mass n 396727).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)