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Sez. 3, Sentenza n. 21080 del 19/10/2015 (Rv. 637594 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE | Entrate non tributarie - Cartella di pagamento - Vizi relativi alla regolarità formale - Difetto di motivazione - Inclusione - Modalità di deduzione - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 - Rinvio alle forme ordinarie - Termine di proposizione.
Stato
decisa il 2015-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637594-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE

In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)