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Sez. L, Sentenza n. 11374 del 27/11/1990 (Rv. 469916 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - CONDIZIONI - DIMISSIONI DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469916-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - CONDIZIONI - DIMISSIONI DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*

Il lavoratore che si sia dimesso dal rapporto di lavoro non ha diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge n. 115 del 1968 in quanto tale prestazione assicurativa รจ prevista solo per l'ipotesi in cui la cessazione del rapporto ed il conseguente stato di disoccupazione si verifichino per Determinazione del datore di lavoro e quindi per effetto di licenziamento, al quale non sono equiparabili le dimissioni. (V 38/90, mass n 464757).*

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)