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Sez. L, Sentenza n. 11025 del 11/12/1996 (Rv. 501222 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Trattamento speciale di disoccupazione ex art. 8 legge n. 1115 del 1968 - Presupposti - Ipotesi di disoccupazione involontaria diverse dal licenziamento in senso tecnico - Inclusione.
Stato
decisa il 1996-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501222-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

Il trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge n. 1115 del 1968 è dovuto in tutti i casi di disoccupazione involontaria, dovendosi intendere l'espressione "licenziamento", adoperata dall'art. 8 della legge citata, non in senso formale - ossia come espressione del potere di recesso dall'imprenditore nelle forme prescritte - bensì in senso più ampio, comprensivo, perciò, di tutte le ipotesi in cui l'impossibilità della prestazione non sia imputabile al lavoratore, come nel caso di licenziamento orale, di cessazione definitiva dell'attività, di chiusura o disintegrazione dell'azienda.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)