Sez. L, Sentenza n. 38 del 11/01/1990 (Rv. 464757 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - RECESSO DEL DIPENDENTE IN COSTANZA DEL COSIDDETTO "PREAVVISO LAVORATO" - NATURA - CONSEGUENZE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 8 LEGGE N. 1115 DEL 1968 - RICONOSCIMENTO PER IL PERIODO SUDDETTO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - RECESSO DEL DIPENDENTE IN COSTANZA DEL COSIDDETTO "PREAVVISO LAVORATO" - NATURA - CONSEGUENZE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 8 LEGGE N. 1115 DEL 1968 - RICONOSCIMENTO PER IL PERIODO SUDDETTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il recesso del dipendente in costanza del cosiddetto "preavviso lavorato" non ha né la natura né gli effetti delle dimissioni, dovendosi la causa risolutiva del rapporto di lavoro ricondurre pur sempre al precedente recesso del datore di lavoro, ma assume il valore di un "rifiuto" di continuare le prestazioni lavorative per la intera durata del preavviso stesso, con la conseguenza che il lavoratore non ha diritto, fino alla scadenza di questo, al trattamento speciale di disoccupazione - dovuto, ex art. 8 della legge n. 1115 del 1968, solo quando l'evento predetto si verifichi per Determinazione della parte datoriale - conseguendolo, invece, solo dopo la scadenza medesima, in coincidenza con la quale erano destinati a prodursi gli effetti del licenziamento. (V 5454/81, mass n 415844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)