Sez. 2, Sentenza n. 5473 del 14/06/1996 (Rv. 498080 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Violazione dell'obbligo del giudice di astenersi - Nullità della sentenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Nei casi in cui il giudice che ha conosciuto della causa in primo grado ometta di astenersi, così come dovrebbe ai sensi dell'art. 51 comma primo n. 4 cod. proc. civ., le parti hanno facoltà di proporre istanza di ricusazione, ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ., ma, ove di tale rimedio non si avvalgano, non possono successivamente dedurre l'inosservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di astensione come motivo di nullità della sentenza in sede di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)