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Sez. 3, Sentenza n. 4444 del 07/07/1981 (Rv. 415152 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCANZA DI RICUSAZIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE NELL'IPOTESI DI COGNIZIONE DELLA CAUSA IN ALTRO GRADO DEL PROCESSO - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415152-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCANZA DI RICUSAZIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE NELL'IPOTESI DI COGNIZIONE DELLA CAUSA IN ALTRO GRADO DEL PROCESSO - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

In Mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'Obbligo di astenersi nell'ipotesi di cui all'art 51 n 4 cod proc civ, per aver egli conosciuto della causa in un altro grado del processo, non comporta nullita della sentenza e non puo essere dedotta in Sede di impugnazione. (Conf 5923/79, mass n 402599; (Conf 5752/79, mass n 402380).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)