Sez. L, Sentenza n. 95 del 08/01/1979 (Rv. 396158 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - CAPACITA LAVORATIVA DEL CONCEDENTE E DELLA SUA FAMIGLIA - PROPORZIONALITA ALLE ESIGENZE DELLA COLTIVAZIONE - ESTREMI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - CAPACITA LAVORATIVA DEL CONCEDENTE E DELLA SUA FAMIGLIA - PROPORZIONALITA ALLE ESIGENZE DELLA COLTIVAZIONE - ESTREMI.*
Quando il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare il fondo direttamente, la proporzionalita della capacita lavorativa della famiglia colonica del concedente alle esigenze di coltivazione del fondo, richiesta dall'art 1, comma secondo, lettera a) prima parte DLCPS 1 aprile 1947 n 273, quale condizione per la cessazione della proroga legale, va intesa nel senso di prevalenza della capacita lavorativa suddetta rispetto al lavoro di estranei in relazione alle esigenze di coltivazione del fondo. Infatti, la proporzionalita, non potendo la relativa nozione essere intesa in senso aritmetico, ma in senso economico-sociale, esiste tutte le volte che, secondo l'apprezzamento del giudice, la coltivazione del fondo possa essere considerata il risultato diretto dell'attivita lavorativa del concedente e della sua famiglia, con apporti meramente sussidiari e secondari di estranei. (Conf 2953/76, mass n 381711).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)