Sez. 3, Sentenza n. 6640 del 04/12/1982 (Rv. 424269 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI VOLER COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL CONCEDENTE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI VOLER COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL CONCEDENTE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Quando il concedente di fondo rustico dichiari di voler coltivare lo stesso direttamente, la proporzionalità della capacità lavorativa della famiglia colonica del concedente alle esigenze di coltivazione del fondo, richiesta dall'art. 1, secondo comma, lett. A), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 quale requisito per la cessazione della proroga legale, va intesa nel senso di prevalenza della suddetta capacità lavorativa rispetto al lavoro di estranei in relazione alle esigenze di coltivazione del fondo. (V 4743/82, mass n 422705; (V 2035/82, mass n 419896; (V 95/79, mass n 396158).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)