Sez. L, Sentenza n. 2035 del 02/04/1982 (Rv. 419896 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - PROPORZIONALITÀ DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA ALLE ESIGENZE DEL FONDO - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - PROPORZIONALITÀ DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA ALLE ESIGENZE DEL FONDO - NOZIONE.*
In tema di cessazione della proroga legale di affitto di fondo rustico sulla base della dichiarazione del concedente di voler coltivare il fondo direttamente, la proporzionalità della capacità lavorativa della famiglia del concedente alle esigenze di coltivazione del fondo va intesa nel senso di prevalenza della capacità lavorativa suddetta rispetto al lavoro di estranei. (Conf 95/79, mass n 396158; (Conf 2953/76, mass n 381711).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)