Sez. 3, Sentenza n. 7441 del 31/03/2011 (Rv. 617520 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Domanda di condanna in solido dei corresponsabili di un fatto illecito - Implicito accertamento dell'esistenza di un vincolo di concausazione del danno - Esclusione - Conseguenze - Condanna di alcuni soltanto dei convenuti - Proponibilità per la prima volta in appello, da parte di uno dei coobbligati soccombenti, dell'accertamento della responsabilità anche degli altri - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
Quando il danneggiato da condotte illecite imputabili a più soggetti esercita l'azione di risarcimento dei danni sofferti cumulativamente nei confronti di tutti, postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., in mancanza di un'espressa richiesta di accertamento della comune corresponsabilità nella causazione dell'evento e, quindi, del vincolo di solidarietà, la domanda deve essere intesa soltanto come volta a conseguire il risarcimento da ognuno per l'intero in ragione del contributo causale alla determinazione del danno, mentre l'accertamento del rapporto di concausazione di esso non ne costituisce l'oggetto. Tale accertamento può divenire oggetto della decisione, con efficacia di giudicato, soltanto se uno dei convenuti chieda l'accertamento della concausazione del danno e, quindi, della responsabilità solidale, senza, peraltro, che rilevi la circostanza che sia contestualmente richiesto l'accertamento del diverso grado di responsabilità di ciascun condebitore ai fini del regresso. Ne consegue che, ove la sentenza di primo grado, in mancanza di proposizione di una simile domanda, abbia accertato la responsabilità soltanto di alcuno tra i pretesi corresponsabili, deve considerarsi nuova la domanda con cui il soggetto di cui sia stata riconosciuta la responsabilità chieda l'accertamento della solidarietà e, quindi, della responsabilità comune degli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)