Sez. 5, Sentenza n. 8404 del 11/05/1982 Ud. (dep. 30/09/1982) Rv. 155277 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - MORTE DI PIÙ PERSONE - MORTE DI PIÙ PERSONE E LESIONI DI UNA O PIÙ PERSONE - IPOTESI DI REATO CONTINUATO O COMPLESSO - ESCLUSIONE - CAUSA ESTINTIVA RELATIVA ALLE LESIONI COLPOSE - APPLICABILITÀ.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - MORTE DI PIÙ PERSONE - MORTE DI PIÙ PERSONE E LESIONI DI UNA O PIÙ PERSONE - IPOTESI DI REATO CONTINUATO O COMPLESSO - ESCLUSIONE - CAUSA ESTINTIVA RELATIVA ALLE LESIONI COLPOSE - APPLICABILITÀ.*
L'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 589 del codice penale costituisce una figura di concorso formale di reati unificati "quoad poenam" e non già di reato continuato o complesso, sicché ciascun reato conserva la propria autonomia sotto ogni profilo ed, in particolare, per quanto attiene alle cause di Estinzione; e pertanto ai fini dell'applicazione dell'amnistia il reato di lesioni colpose deve considerarsi distinto da quello di omicidio colposo. (Conf mass n 143939).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 170, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)