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Sez. 6, Sentenza n. 481 del 25/05/1979 Ud. (dep. 17/01/1980) Rv. 143939 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - MORTE DI PIU PERSONE - MORTE DI PIU PERSONE E LESIONI DI UNA O PIU PERSONE (ART 589 COMMA TERZO) - CONTESTAZIONE AUTONOMA DELLO ART 590 COD PEN - NECESSITA - ESCLUSIONE - CAUSA ESTINTIVA RELATIVA ALLE LESIONI COLPOSE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143939-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - MORTE DI PIU PERSONE - MORTE DI PIU PERSONE E LESIONI DI UNA O PIU PERSONE (ART 589 COMMA TERZO) - CONTESTAZIONE AUTONOMA DELLO ART 590 COD PEN - NECESSITA - ESCLUSIONE - CAUSA ESTINTIVA RELATIVA ALLE LESIONI COLPOSE - APPLICABILITA.*

L'art 589 comma terzo cod pen disciplina una ipotesi di plurime violazioni di legge (morte di piu persone ovvero morte di una o piu persone e lesioni di una o piu persone) unificate soltanto quoad poenam. Pertanto, qualora in caso di morte di una persona e lesioni riportate da altri sia stata richiamata nel capo di imputazione la sola disposizione sopra citata non si ha difetto di contestazione per l'omessa indicazione della violazione dello art 590 cod pen. ai fini dell'applicazione dell'amnistia, inoltre, il reato di lesioni colpose deve considerarsi distinto da quello di omicidio colposo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)