Sez. 4, Sentenza n. 1541 del 18/10/1982 Ud. (dep. 21/02/1983) Rv. 157509 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - MORTE DI PIÙ PERSONE - MORTE DI PIÙ PERSONE E LESIONE DI UNA O PIÙ PERSONE - IPOTESI DI REATO CONTINUATO O COMPLESSO - ESCLUSIONE - CAUSA ESTINTIVA RELATIVA ALLE LESIONI COLPOSE - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE: AMNISTIA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - MORTE DI PIÙ PERSONE - MORTE DI PIÙ PERSONE E LESIONE DI UNA O PIÙ PERSONE - IPOTESI DI REATO CONTINUATO O COMPLESSO - ESCLUSIONE - CAUSA ESTINTIVA RELATIVA ALLE LESIONI COLPOSE - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE: AMNISTIA.*
L'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 589 cod. proc. pen., nella nuova formulazione di cui alla legge 11 maggio 1966, n. 296, in tema di omicidio colposo con morte di più persone ovvero di morte di una o più persone o di lesioni di una o più persone, costituisce una figura di concorso formale di reati unificati solo quoad poenam e non di reato continuato o complesso; pertanto ciascun reato conserva la propria autonomia relativamente alle cause estintive della prescrizione e dell'amnistia. (nella specie è stata ritenuta l'applicabilità dell'amnistia alle lesioni colpose, ritenute autonome rispetto all'omicidio colposo, contestate ai sensi dell'art. 589, terzo comma cod. pen.). (Conf mass n 155277; (Conf mass n 143939).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 170, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)