Sez. L, Sentenza n. 933 del 30/01/1998 (Rv. 512068 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Riliquidazione delle pensioni ex art. 1 legge n. 233 del 1990, con decorrenza fra il primo gennaio 1982 ed il 30 giugno 1990 - Ritardato pagamento rispetto al primo luglio 1990 - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Obbligatorietà - Costituzione in mora dell'istituto o imputabilità del ritardo - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI
Con riferimento alle somme dovute a seguito della riliquidazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma decimo, della legge 2 agosto 1990 n.233, delle pensioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con decorrenza fra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, il ritardato pagamento del debito previdenziale rispetto alla data fissata dalla legge per la decorrenza dei propri effetti (1 luglio 1990) determina l'obbligo dell'istituto debitore di corrispondere (per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n.412) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, indipendentemente da una costituzione in mora dell'istituto stesso e dalla imputabilità soggettiva del ritardo nell'adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)