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Sez. L, Sentenza n. 5071 del 09/04/2002 (Rv. 553616 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | Crediti previdenziali - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Decorrenza - Maturazione delle condizioni di responsabilità dell'ente previdenziale - Individuazione - Domanda dell'interessato o maturazione del credito - "Spatium deliberandi" concesso all'ente previdenziale in entrambi i casi - Riliquidazione delle pensioni ex art. 5, comma decimo, legge n. 233 del 1990, con effetto dal 1 luglio 1990 - Momento iniziale del termine di 120 giorni - Entrata in vigore della legge - Spettanza di interessi legali e rivalutazione dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.
Stato
decisa il 2002-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553616-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI

La regola secondo la quale il ritardo dell'ente obbligato all'adempimento della prestazione previdenziale (o assistenziale) si configura alla scadenza del termine assegnatogli per provvedervi e che il detto termine decorre o dalla domanda dell'interessato oppure, quando non è richiesta una domanda, dalla maturazione del credito, opera anche con riferimento alla disciplina posta dall'art. 5, comma 10, della legge 2 agosto 1990, n. 233, il quale prevede, con effetto dal 1 luglio e secondo le disposizioni della legge medesima, se più favorevoli, la riliquidazione delle pensioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con decorrenza fra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990. Ne consegue che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che sulle differenze dei ratei riliquidati dall'INPS spettano al pensionato la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla scadenza del centoventesimo giorno (termine fissato in via generale dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973) successivo alla entrata in vigore della legge, con applicazione eventuale dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per ratei maturati nel vigore di quest'ultima legge.

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 233 art. 5 com. 10 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 421 art. 16 com. 6, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)