diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 21406 del 10/10/2014 (Rv. 632849 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Impugnazioni da proporsi con citazione - Proposizione mediante ricorso - Conseguenze - Tempestività dell'impugnazione - Data del deposito del ricorso - Irrilevanza - Data di notificazione del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza - Necessità - Sanatoria ex art. 164, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632849-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

Quando l'appello va proposto con citazione ma erroneamente sia stato introdotto con ricorso, perché vi sia tempestiva "vocatio in ius" occorre avere riguardo non alla data di deposito dell'atto, ma a quella in cui lo stesso, unitamente al decreto del giudice di fissazione dell'udienza, risulti notificato alla controparte, non potendo peraltro trovare applicazione la sanatoria prevista dall'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)