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Sez. 1, Sentenza n. 23412 del 11/09/2008 (Rv. 605074 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Giudizio di primo grado celebrato con rito ordinario - Atto introduttivo dell'appello - Deposito di ricorso anziché notifica di citazione ex art. 330 cod. proc. civ. - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Fondamento - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di impugnazione ex art. 99 della legge fallimentare.
Stato
decisa il 2008-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605074-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

Qualora l'appello a sentenza pronunciata in esito ad un giudizio celebrato con rito ordinario (nella specie, impugnazione prevista dall'art. 99 della legge 16 marzo 1942 n. 267) venga proposto con la forma prescritta per l'appello alle sentenze pronunciate in esito a giudizio camerale, il deposito del ricorso, pur se tempestivo, non è idoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale, il quale richiede che l'atto recettizio di impugnazione venga portato a conoscenza della parte entro il termine perentorio stabilito dall'art. 325 cod.proc.civ., nella forma legale della notificazione e nel luogo indicato dall'art. 330 cod.proc.civ., sicchè l'eventuale sanatoria di tale atto nullo è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata "medio tempore" alcuna decadenza - quale, appunto, quella conseguente all'inosservanza del termine perentorio entro il quale deve avvenire la ricezione dell'atto - che abbia determinato il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, l'inammissibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)