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Sez. 3, Sentenza n. 5088 del 30/05/1990 (Rv. 467492 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1990-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467492-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO.*

In tema di diritto di prelazione e riscatto in favore del proprietario di un fondo confinante, secondo la previsione dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, la circostanza che sul fondo offerto in vendita non vi sia insediamento di coltivatori diretti integra una delle condizioni dell'insorgenza del diritto stesso e, pertanto, deve essere provata da chi agisce in giudizio per farlo valere, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2697 cod. civ. (V 4621/87, mass n 453788; (Conf 524/87, mass n 450754).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)