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Sez. L, Sentenza n. 1227 del 06/02/1987 (Rv. 450754 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPOSSIBILE - DIARIA CORRISPOSTA AI COSIDDETTI TRASFERTISTI - NATURA IN PARTE RETRIBUTIVA E IN PARTE RISARCITORIA - INCLUSIONE NELLA BASE PREDETTA SOLO AL CINQUANTA PER CENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450754-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPOSSIBILE - DIARIA CORRISPOSTA AI COSIDDETTI TRASFERTISTI - NATURA IN PARTE RETRIBUTIVA E IN PARTE RISARCITORIA - INCLUSIONE NELLA BASE PREDETTA SOLO AL CINQUANTA PER CENTO - NECESSITÀ.*

In tema di contribuzione previdenziale, la diaria corrisposta ai lavoratori per il fatto che essi svolgano permanentemente in itinere la loro prestazione lavorativa con partenza e rientro alla Sede aziendale (cosiddetti trasfertisti) ha natura di indennità di trasferta perché - pur essendo costante tale modalità di esecuzione della prestazione - il sistematico rientro nella Sede aziendale, da una parte, fa escludere la stabilità e duratura assegnazione dei lavoratori ad una dipendenza periferica che costituisce l'indefettibile connotazione del trasferimento, d'altra parte - non esistendo un tertium genus - fa ritenere prevalenti gli elementi della trasferta. Ne consegue che la diaria predetta, avendo natura in parte retributiva (del maggior disagio della prestazione fuori Sede) ed in parte risarcitoria (delle maggiori spese sostenute dal lavoratore) rientra solo al 50% nella base imponibile ai fini contributivi, secondo la previsione contenuta nell'art. 12 della legge n. 153 del 1969. (V 3292/85, mass n 440958).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)