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Sez. L, Sentenza n. 5180 del 12/06/1987 (Rv. 453788 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROVE DOCUMENTALI PRECOSTITUITE - REQUISITI - INDISPENSABILITÀ - ESCLUSIONE - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453788-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROVE DOCUMENTALI PRECOSTITUITE - REQUISITI - INDISPENSABILITÀ - ESCLUSIONE - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA.*

Nel rito del lavoro il divieto di ammettere nuove prove in grado di appello riguarda soltanto le prove costituende e non già le prove documentali precostituite, la cui produzione non pregiudica le esigenze di celerità e di concentrazione del processo; pertanto nel giudizio d'appello l'ammissione della produzione di nuovi documenti non è condizionata al requisito dell'indispensabilità degli stessi ai fini della decisione (requisito previsto dall'art. 437 cod. proc. civ. per le prove costituende), ma è sufficiente che ricorra il generale requisito della Rilevanza (ex art. 187 cod. proc. civ.) della prova documentale allegata, senza che sia necessaria la autorizzazione del giudice, salvo che nel caso di tardiva produzione. (V 3714/86, mass n 446593).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)