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Sez. 3, Sentenza n. 8410 del 25/10/2017 Cc. (dep. 21/02/2018) Rv. 272572 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA | Valutazione - Parametri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272572-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA

La valutazione dell'inevitabilità dell'errore di diritto, rilevante ai fini dell'esclusione della colpevolezza, deve tenere conto tanto dei fattori esterni che possono aver determinato nell'agente l'ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento, quanto delle conoscenze e delle capacità del medesimo. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato la declaratoria di non doversi procedere, emessa dal giudice per le indagini preliminari ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, sul presupposto che il rilascio di un'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per un periodo sino a sei mesi, fosse idoneo a determinare nell'imputato la convinzione in buona fede circa la non necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di una pedana amovibile, senza valutare le conoscenze e le informazioni assunte dallo stesso ovvero le eventuali assicurazioni fornite dagli uffici competenti circa la prassi esistente nella realtà territoriale di riferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 6 com. 1, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)