Sez. 5 - , Sentenza n. 12777 del 16/11/2018 Ud. (dep. 22/03/2019) Rv. 275996 - 03
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Omessa rilevazione di irregolarità da parte dell'autorità di controllo - Idoneità a fondare l'ignoranza scusante sull'illiceità penale della condotta - Esclusione - Fattispecie.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
In tema di esercizio abusivo di attività finanziaria ai sensi dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in assenza di un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a ingenerare uno scusabile convincimento di liceità del comportamento, la buona fede non può essere desunta da un mero fatto negativo, quale la mancata rilevazione di irregolarità da parte degli organi di vigilanza o di controllo. (Fattispecie nella quale i ricorrenti avevano evocato, in termini generici, l'esito di alcune ispezioni operate dalla Banca d'Italia, senza alcuna indicazione sui contenuti del mandato ispettivo e della competenza funzionale degli ispettori, e comunque senza allegare il positivo avallo, da parte dell'istituto di vigilanza, della prassi incriminata).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)