Sez. 2, Sentenza n. 14834 del 03/04/2025 Cc. (dep. 15/04/2025) Rv. 287868-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell'indagato o dell'imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell'udienza per esigenze difensive - Manifesta infondatezza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di impugnazioni cautelari, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24, comma 2,
Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell'indagato o dell'imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell'udienza per documentare l'attuale stato di tossicodipendenza del proprio assistito, onde verificare la possibilità della sua sottoposizione a trattamento curativo presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, posto che il procedimento di riesame delle ordinanze dispositive di misura coercitiva è connotato da ragioni di urgenza, incidendo la decisione sulla libertà personale, sicché la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza, in presenza di giustificati motivi, è riconosciuta al solo indagato o imputato, unico soggetto che potrebbe essere leso dal protrarsi del procedimento incidentale.
Costituzione art. 24 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)