Sez. 3 - , Sentenza n. 29980 del 22/02/2019 Cc. (dep. 09/07/2019) Rv. 276251 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. - Richiesta dell'imputato di differimento dell'udienza - Ricorrenza di giustificati motivi - Estensione al difensore - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame di misure coercitive l'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. attribuisce personalmente all'imputato o indagato, e non al difensore, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza "se vi siano giustificati motivi", tra i quali non può essere ricompreso l'impedimento del difensore, tanto più non rilevante versandosi in sede di procedimento camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)