Sez. U, Sentenza n. 5903 del 14/04/2003 (Rv. 562136 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Configurabilità - Condizioni - Mancanza del giudicato - Difetto di giurisdizione - Rilevabilità da parte del giudice di rinvio - Sussistenza.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
La deducibilità e rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario resta preclusa dal giudicato sulla giurisdizione, che può formarsi: a seguito di pronuncia espressa sulla giurisdizione, qualora tale statuizione non sia stata oggetto di specifica impugnazione; per effetto del passaggio in giudicato di un capo della pronuncia sul merito, sul necessario presupposto della giurisdizione stessa; a seguito di decisione al riguardo resa dalle Sezioni Unite. Pertanto, in mancanza di tale giudicato, il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio dal giudice di rinvio investito della causa a seguito di annullamento (nella specie: per vizio di motivazione) da parte di una sezione semplice, non abilitata a statuire sulla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)