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Sez. U, Sentenza n. 5903 del 14/04/2003 (Rv. 562136 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Configurabilità - Condizioni - Mancanza del giudicato - Difetto di giurisdizione - Rilevabilità da parte del giudice di rinvio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562136-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

La deducibilità e rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario resta preclusa dal giudicato sulla giurisdizione, che può formarsi: a seguito di pronuncia espressa sulla giurisdizione, qualora tale statuizione non sia stata oggetto di specifica impugnazione; per effetto del passaggio in giudicato di un capo della pronuncia sul merito, sul necessario presupposto della giurisdizione stessa; a seguito di decisione al riguardo resa dalle Sezioni Unite. Pertanto, in mancanza di tale giudicato, il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio dal giudice di rinvio investito della causa a seguito di annullamento (nella specie: per vizio di motivazione) da parte di una sezione semplice, non abilitata a statuire sulla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)