Sez. U, Sentenza n. 3159 del 12/04/1990 (Rv. 466665 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
La deducibilità e rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario resta preclusa per il passaggio in giudicato della pronuncia che abbia esplicitamente affermato detta giurisdizione, o della pronuncia che abbia statuito nel merito sul necessario presupposto della giurisdizione stessa, oppure per effetto della statuizione al riguardo espressamente od implicitamente resa dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La suddetta preclusione pertanto nel giudizio di rinvio, non può discendere dalla sentenza di annullamento con rinvio, ove pronunciata da Sezione semplice della Corte di Cassazione. (V 6242/88, mass n 460590; (V 3234/83, mass n 428130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)