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Sez. 3, Sentenza n. 205 del 17/01/1975 (Rv. 373393 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA DELLA PROVA DEL DANNO - DUBBIA EFFICACIA PROBATORIA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1975-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373393-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA DELLA PROVA DEL DANNO - DUBBIA EFFICACIA PROBATORIA - LEGITTIMITA.*

La disposizione dell'art 1226 cod civ, secondo cui la potesta attribuita al giudice di liquidare il danno in via equitativa e subordinata alla condizione che al danneggiato sia impossibile provare il danno nel suo preciso ammontare, va interpretata in senso relativo, onde la detta impossibilita e configurabile anche quando dagli elementi forniti dal danneggiato non possa riconoscersi sicura efficacia probatoria. (Conf 2407/73, mass n 365785; 2385/73, mass n 365752).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)