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Sez. 3, Sentenza n. 2385 del 29/08/1973 (Rv. 365752 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - ELEMENTI PROBATORI INCERTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365752-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - ELEMENTI PROBATORI INCERTI - AMMISSIBILITA.*

La facolta attribuita al giudice di liquidare in via equitativa il danno emergente e subordinata alla condizione che al danneggiato sia impossibile provare il danno nel suo preciso ammontare. Peraltro tale condizione non va interpretata in senso assoluto; bensi in senso relativo, onde la detta impossibilita e configurabile anche quando agli elementi forniti dal danneggiato non possa riconoscersi sicura efficacia probativa. (Conf 1592/70, mass n 347488; 2259/69, mass n 341631).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)