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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26926 del 22/10/2019 (Rv. 655614 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni tributarie - Compensazione di credito di imposta - Superamento dei limiti - Sanzione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità - Fondamento - Doppia imposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655614-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni tributarie, il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (vigente "ratione temporis"), equivalendo al mancato versamento, alle scadenze previste, della parte del tributo eccedente rispetto al limite, e determinando il ritardato incasso erariale con conseguente "deficit" di cassa (sia pure transitorio), senza che ciò dia luogo ad una doppia imposizione poiché resta nella possibilità del contribuente chiederne il rimborso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., DPR 14/10/1999 num. 542 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)