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Sez. T, Ordinanza n. 1319 del 21/01/2026 (Rv. 677720-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni tributarie - Compensazione di credito di imposta - Superamento dei limiti - Sanzione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677720-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di credito d'imposta, il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste ed è sanzionato dall'art.13 del d.lgs. n. 471 del 1997, così come accade ogni volta che è utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)