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Sez. 2, Sentenza n. 2247 del 06/07/1972 (Rv. 359563 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL REATO - EFFICACIA ESCLUSIVAMENTE IN ORDINE ALLA LEGITTIMAZIONE D'UNA DOMANDA DI REVOCAZIONE - SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359563-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL REATO - EFFICACIA ESCLUSIVAMENTE IN ORDINE ALLA LEGITTIMAZIONE D'UNA DOMANDA DI REVOCAZIONE - SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

Per farsi luogo alla sospensione di un processo civile in attesa della definizione di un giudizio penale, e necessario un rapporto di pregiudizialita tra la cognizione del reato e la controversia civile. Detta pregiudizialita non ricorre quando, secondo il giudizio di fatto dei giudici del merito, l'eventuale accertamento del reato possa soltanto legittimare una domanda di revocazione della sentenza che definisca il giudizio. (nella specie i giudici del merito avevano escluso il rapporto di pregiudizialita in quanto l'eventuale accertamento del reato avrebbe potuto soltanto legittimare una domanda di revocazione della emananda sentenza, ma non impedire che la stessa facesse stato ad ogni effetto tra le parti. La SC rigettando il ricorso ha enunciato il principio di cui in massima). (V 619'69, mass n 338849; 379'69, mass n 338418).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)