Sez. 3, Sentenza n. 5954 del 18/03/2005 (Rv. 580845 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE | Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE
Affinchè la Corte di Cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 comma secondo cod. proc. civ. è necessario che che il dispositivo sia conforme a diritto, che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e, infine, che la sostituzione della motivazione non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio. (Nella fattispecie, dovendosi valutare l'esistenza di una condizione risolutiva di un contratto e il suo avveramento, la Corte Cass. ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per farsi luogo ad una correzione della motivazione della sentenza denunciata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)