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Sez. 3, Sentenza n. 5954 del 18/03/2005 (Rv. 580845 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE | Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580845-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE

Affinchè la Corte di Cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 comma secondo cod. proc. civ. è necessario che che il dispositivo sia conforme a diritto, che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e, infine, che la sostituzione della motivazione non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio. (Nella fattispecie, dovendosi valutare l'esistenza di una condizione risolutiva di un contratto e il suo avveramento, la Corte Cass. ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per farsi luogo ad una correzione della motivazione della sentenza denunciata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)