Sez. 1, Sentenza n. 18446 del 01/08/2013 (Rv. 627608 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza della corte d'appello - Ricorso per cassazione - Art. 17 legge n. 184 del 1983 - Termine per il deposito del ricorso e per proporre controricorso - Riduzione alla metà dei termini ordinari - Esclusione.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della corte d'appello, l'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184 si limita a stabilire che il ricorso per cassazione deve essere proposto entro trenta giorni, senza disporre una generale riduzione alla metà di tutti i termini; pertanto, per il deposito del ricorso e per la proposizione del controricorso si applicano i termini ordinari, rispettivamente, di venti giorni, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., e di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)