Sez. 1, Sentenza n. 25218 del 08/11/2013 (Rv. 628435 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento - Ricorso per cassazione - Termine ridotto per l'impugnazione - Riduzione anche del termine per il deposito - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE
Il termine ridotto, previsto per la ricorribilità in cassazione in materia di dichiarazione di fallimento, non incide su quello per il deposito del ricorso stesso, essendo il primo correlato ad un'espressa corrispondente previsione e non ad una norma che ne disponga la dimidiazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)