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Sez. L, Sentenza n. 8632 del 24/06/2000 (Rv. 538007 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Comunicazione da parte del datore di lavoro come licenziamento collettivo - Potere del giudice di effettuare una qualificazione giuridica diversa - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538007-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamenti l'indicazione, nella comunicazione al Dipendente, degli elementi di fatto posti a fondamento del potere di recesso appartiene al datore di lavoro, fermo restando il potere del giudice di accertarne la reale sussistenza e di darne una qualificazione giuridica eventualmente diversa da quella unilateralmente adottata dall'imprenditore, inquadrandoli nello schema legale del licenziamento individuale o del licenziamento collettivo e verificando alla stregua della relativa disciplina la legittimità della risoluzione.(In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva inquadrato nello schema legale del licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo un licenziamento di cui nella comunicazione alla lavoratrice interessata era stata indicata la natura collettiva).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)