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Sez. L, Sentenza n. 7189 del 06/08/1996 (Rv. 498987 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Accertamento in giudizio della mancanza dei relativi presupposti - Valutazione della legittimità del licenziamento quale licenziamento individuale - Necessità - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Configurabilità - Requisiti.
Stato
decisa il 1996-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498987-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Nel caso in cui, in riferimento a licenziamenti che il datore di lavoro abbia intimato richiamando la disciplina sui licenziamenti collettivi per riduzione di personale, risulti giudizialmente la mancanza dei relativi presupposti, formali e sostanziali, il giudice deve fare applicazione della disciplina generale, qualificando i licenziamenti stessi come individuali (senza che venga in considerazione l'istituto della conversione in senso tecnico di cui all'art. 1424 cod. civ.) e verificandone di conseguenza la legittimità dal punto di vista formale e sostanziale. Quindi, anche in tali circostanze, perché si possa ritenere il potere di recesso legittimamente esercitato per l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo (art. 3, seconda parte, legge n. 604 del 1966), il datore di lavoro ha l'onere di provare, per ciascun lavoratore - in relazione alla sua posizione lavorativa -, le "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", compresa l'impossibilità di adibirlo ad altre posizioni lavorative.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1424

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)