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Sez. U, Sentenza n. 2809 del 09/03/1993 (Rv. 481326 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Comune - Gestione diretta in economia di un servizio pubblico di trasporto - Rapporto di lavoro dei dipendenti - Natura pubblicistica - Controversie relative - Devoluzione al giudice amministrativo - Contrasto con l'art. 10 R.D. n. 148 del 1931 - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481326-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

Il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti ad un servizio pubblico di trasporto espletato da un comune mediante gestione diretta in economia, anziché mediante la costituzione di un'azienda speciale, autonoma e distinta dall'organizzazione pubblicistica dell'ente, ha natura pubblicista e tale natura del rapporto predetto (la quale non è esclusa dal suo assoggettamento alla disciplina dei contratti collettivi) comporta che la controversia ad esso relativa sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non rilevando in contrario la norma dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, che (nel testo sostituito dalla legge 24 luglio 1957 n. 633) attribuisce all'autorità giudiziaria le controversie relative ai rapporti soggetti alle norme del citato R.D., atteso che essa, anche alla luce dell'art. 2093, secondo comma, cod. civ., è applicabile sempreché i rapporti predetti, in quanto correlati all'esercizio di imprese da parte dell'ente pubblico non economico, non costituiscono oggetto di rapporti di pubblico impiego.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)