Sez. U, Sentenza n. 4674 del 27/04/1995 (Rv. 492037 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Comune - Servizio pubblico di trasporto - Espletamento mediante gestione diretta in economia - Dipendenti addetti - Rapporto di lavoro - Controversie relative - Giudice amministrativo - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti ad un servizio pubblico di trasporto espletato da un comune mediante gestione diretta in economia, anziché mediante la costituzione di un'azienda speciale, autonoma e distinta dall'organizzazione dell'ente, ha natura pubblicistica (anche se assoggettato alla disciplina dei contratti collettivi), con la conseguente devoluzione al giudice amministrativo delle controversie ad esso relative, non rilevando in contrario la disposizione di cui all'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 che, nel testo sostituito dalla legge 24 luglio 1957 n. 633, attribuisce all'autorità giudiziaria le controversie relative ai rapporti soggetti alle norme del citato R.D. n. 148 del 1931, atteso che essa, anche alla luce dell'art. 2093, secondo comma, cod. civ., è applicabile sempre che i rapporti predetti, in quanto correlati all'esercizio di imprese da parte dell'ente pubblico non economico, non rientrino nell'ambito del pubblico impiego.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)